Coro interparrocchiale Pacem in terris
Concerti nelle chiese

Concerti nelle chiese

Disposizioni sui concerti nelle chiese
Conferenza Episcopale Piemontese

Nell’attuale sviluppo di manifestazioni culturali si moltiplicano, per varie ragioni, le richieste di utilizzare le chiese per concerti. Rispetto a questo fenomeno la posizione della Chiesa è chiara: da una parte non c’è che da rallegrarsi per tutto ciò che può veramente elevare l’uomo, orientandolo in qualche modo verso il progetto di Dio; dall’altra occorre rispettare il significato dei luoghi di culto, segni visibili della Chiesa pellegrina sulla terra. 

A questo scopo la Congregazione per il Culto Divino nel 1987 ha inviato alle Conferenze Episcopali Nazionali e alle Commissioni Nazionali per la Liturgia e la Musica Sacra un documento sui Concerti nelle chiese, proponendo «alcuni elementi di riflessione e di interpretazione delle norme canoniche» per «assistere i singoli Vescovi nel prendere decisioni pastorali valide, tenendo conto della situazione socio-culturale dell’ambiente» (nn. 3 e 4). 

A sua volta la Commissione Episcopale Italiana per la Liturgia ha approvato nel 1988 alcune «Riflessioni e proposte», confluite poi in una «Nota orientativa» che l’Ufficio Liturgico Nazionale ha inviato a tutti i Vescovi italiani in vista di eventuali disposizioni da parte delle singole Diocesi o Regioni Pastorali.
A seguito di questi documenti e in base all’esperienza di questi ultimi anni, a integrazione della Nota della Conferenza Episcopale Piemontese «Disposizioni sui concerti nelle chiese» del 19 dicembre 1980, si ripropone e si riconferma quanto stabilito in precedenza, che cioè dal 1° ottobre 1989, in tutti i luoghi di culto della Regione Pastorale Piemontese (Piemonte e Valle d’Aosta) – dipendenti da Parroci o Rettori di chiese, da Istituti religiosi, da Confraternite o da altri Enti – si osservi quanto segue. 

1. Siano accolti nei luoghi di culto i concerti cosiddetti «spirituali», in cui le comunità cristiane propongono l’ascolto di musiche vocali o strumentali a tema chiaramente religioso, accompagnate da introduzioni esplicative, da letture della parola di Dio o di altri testi spirituali, e da momenti di silenzio e di preghiera.
2. Sono consentiti i concerti, vocali o strumentali, che siano indirizzati a divulgare il patrimonio musicale della Chiesa, cioè opere già utilizzate in sede liturgica oppure opere che si ispirano «al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiamano a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi o alla Chiesa».3 

3. Per altri tipi di concerti l’Ordinario del luogo deciderà caso per caso se permettere – in base alle motivazioni addotte dai promotori del concerto, ai programmi musicali proposti e alle situazioni locali – quanto previsto dal canone 1210 del Codice di Diritto Canonico.4 

Nei casi di cui ai precedenti nn. 2 e 3:
a) i promotori del concerto, almeno trenta giorni prima della data prevista per l’esecuzione e comunque prima di rendere pubblico il concerto e il suo programma, presentino domanda scritta – controfirmata dal Parroco o Rettore della chiesa in cui si desidera tenere il concerto – all’Ufficio Liturgico Diocesano, Sezione Musica Sacra, unica responsabile per l’autorizzazione; 

b) l’accesso al concerto, a motivo del carattere proprio delle chiese, dovrà sempre essere completamente gratuito, escludendo quindi anche la prevendita di biglietti d’ingresso;
c) non venga occupato – per quanto possibile – il presbiterio della chiesa e sia comunque del tutto escluso l’uso dell’altare e dell’ambone; 

d) i promotori del concerto dovranno garantire l’osservanza delle relative norme civili e assumersi la copertura di tutte le spese inerenti al concerto stesso.
Le presenti Disposizioni sono accompagnate da alcune riflessioni e indicazioni della Commissione Liturgica Regionale – Sezione Musica –,5 incaricata di vigilare sulla loro corretta interpretazione. 

01 maggio 2008 

Severino Card. POLETTO, Arcivescovo di Torino – Presidente Sebastiano DHO, Vescovo di Alba – Vice Presidente
Arrigo MIGLIO, Vescovo di Ivrea – Segretario
Enrico MASSERONI, Arcivescovo di Vercelli 

Renato CORTI, Vescovo di Novara
Pier Giorgio MICCHIARDI, Vescovo di Acqui
Giuseppe ANFOSSI, Vescovo di Aosta
Luciano PACOMIO, Vescovo di Mondovì
Pier Giorgio DEBERNARDI, Vescovo di Pinerolo Francesco RAVINALE, Vescovo di Asti
Alfonso BADINI-CONFALONIERI, Vescovo di Susa Gabriele MANA, Vescovo di Biella
Giuseppe GUERRINI, Vescovo di Saluzzo
Giuseppe CAVALLOTTO, Vescovo di Cuneo e di Fossano Giuseppe VERSALDI, Vescovo di Alessandria
Alceste CATELLA, Vescovo di Casale Monferrato
Guido FIANDINO, Vescovo ausiliare di Torino 

COMMISSIONE LITURGICA REGIONALE PIEMONTESE – SEZIONE MUSICA SACRA 

PRINCIPI E NORME 

Premessa
1. Il risveglio di interesse per la musica è uno dei caratteri della cultura contemporanea. L’opportunità di ascoltare in casa opere d’autore – attraverso la radio, la televisione, i dischi, le musicassette, i compact disc, internet, i riproduttori portatili e ogni mezzo di diffusione sonora – non solo non ha fatto diminuire il piacere dell’ascolto dal vivo nei concerti, ma anzi lo ha stimolato. È un dato positivo, perché i concerti contribuiscono a elevare lo spirito e a educare 

personalità socialmente aperte a un rapporto diretto con gli autori, gli esecutori e gli altri ascoltatori.
L’aumento qualitativo e quantitativo dell’offerta concertistica ha coinvolto, per un verso, anche la musica religiosa e, per altro verso, ha portato alla frequente richiesta di poter usare chiese per l’esecuzione di concerti.6 A questo proposito, l’esperienza fin qui acquisita pone, ai pastori e alle comunità ecclesiali, alcuni interrogativi di carattere religioso e culturale, ai quali è doveroso rispondere.7 La Chiesa, infatti, mentre si rallegra per tutto ciò che può veramente elevare l’uomo, orientandolo in qualche modo verso il progetto di Dio, ha però anche il dovere di salvaguardare il significato autentico dei propri luoghi di culto. 

La natura e la finalità delle chiese
2. È importante richiamare il significato stesso delle chiese e la loro finalità. Esse non possono considerarsi semplicemente come «luoghi pubblici», disponibili a riunioni di qualsiasi genere. Sono luoghi destinati in modo permanente, con una solenne dedicazione o con una particolare benedizione, a Dio e al suo popolo. Nelle chiese si riuniscono le comunità cristiane per ascoltare e pregare la Parola di Dio, per celebrare l’Eucaristia e gli altri Sacramenti, per diventare sempre più «come il fermento e quasi l’anima della società umana, destinata a rinnovarsi in Cristo e a trasformarsi in famiglia di Dio».8 Ognuno di questi edifici, sia l’umile pieve del villaggio che la grande cattedrale, è e resta il segno della Chiesa pellegrina sulla terra, l’immagine che annuncia la Gerusalemme celeste, il luogo privilegiato in cui si attua fin da quaggiù la comunione tra Dio e gli uomini. Nel rumore di fondo che contrassegna l’odierno stile di vita, le chiese offrono a tutti uno spazio di religiosa quiete per raggiungere, nella meditazione e nel silenzio, la pace dello spirito e l’approdo della fede.9 

3. L’uso extra-liturgico delle chiese è regolato dal canone 1210 del Codice di Diritto Canonico:
«Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l’Ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo». 

4. Il principio orientatore è dunque quello del rispetto di ciò che le chiese sono e rappresentano. Spetta alla competente Autorità Ecclesiastica far valere questo criterio, nella lettera e nello spirito, di fronte alle frequenti richieste di chiese per l’esecuzione di concerti.10 

Valore culturale e spirituale della musica
5. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et spes), afferma al n. 57: «L’uomo, applicandosi allo studio delle varie discipline […] e occupandosi di arte, può contribuire moltissimo a elevare l’umana famiglia a più alti concetti del vero, del bene e del bello e a un giudizio di universale valore: in tal modo questa sarà più vivamente illuminata da quella mirabile sapienza che dall’eternità era con Dio, disponendo con lui ogni cosa, ricreandosi nell’orbe terrestre e trovando le sue delizie nello stare con i figli degli uomini. Per ciò stesso lo spirito umano, più libero dalla schiavitù delle cose, può innalzarsi più speditamente al culto e alla contemplazione del Creatore. Anzi, sotto l’impulso della grazia, si dispone a riconoscere il Verbo di Dio che, prima di farsi carne per tutto salvare e ricapitolare in se stesso, già era nel mondo come “luce vera che illumina ogni uomo”».
La musica – ricordava Paolo VI – può essere considerata «quasi come propedeutica alle ardue conquiste dello 

spirito».11
Poiché l’arte musicale può contribuire a indirizzare l’uomo verso interessi culturali e a portarlo, attraverso l’esperienza estetica, ad affinare il proprio spirito, essa può determinare situazioni di vera e propria pre-evangelizzazione.12
La mancanza di locali idonei, però, impedisce talvolta l’avverarsi di questa possibilità in talune zone. Il problema – culturale ma anche religioso – è maggiormente avvertito nei piccoli centri, spesso sprovvisti di qualsiasi opportunità per audizioni musicali, ma può verificarsi anche nelle città, dove iniziative del genere non sempre trovano spazi adeguati. 

Il patrimonio musicale della Chiesa
6. La costante tradizione della Chiesa ha conferito una collocazione specifica all’arte musicale tanto nell’ambito della celebrazione liturgica quanto nelle altre espressioni colte o popolari della pietà cristiana. Soprattutto nelle azioni liturgiche la musica, sia vocale che strumentale, ha avuto – e può ancora avere – un notevole ruolo per introdurre vicini e lontani alla riscoperta della presenza di Dio tra gli uomini. Si è così venuto a formare nei secoli un considerevole repertorio di opere vocali e strumentali: la Chiesa lo considera un «patrimonio di inestimabile valore, che eccelle fra le altre espressioni dell’arte» e raccomanda che lo «si conservi e si incrementi con grande cura».13 

7. Tuttavia la riforma liturgica – ispirata alla autenticità dei riti e alla partecipazione attiva e plenaria del Popolo di Dio – ha investito anche il settore dell’arte musicale, riaffermando una necessaria gerarchia dei valori: nelle attuali celebrazioni l’arte è al servizio della liturgia e il talento musicale deve favorire l’assemblea orante.
In questa luce, se alcune creazioni del passato possono oggi essere parzialmente ricuperate in determinati momenti liturgici, la maggior parte di esse dovrà trovare la sede e il momento opportuni – per una valorizzazione in chiave meditativa e spirituale – al di fuori della liturgia, in quelli, ad esempio, che vengono detti «concerti spirituali» o, altrimenti, in specifici concerti vocali o strumentali.14 

Linee orientative
8. È compito dell’Ordinario del luogo regolare l’uso di una chiesa per un concerto. In questo suo compito egli troverà aiuto e consiglio nella Commissione Liturgica Diocesana con le sue tre Sezioni di Pastorale liturgica, di Musica e di Arte.15 La riflessione congiunta e coordinata di competenze diverse può garantire soluzioni giuste, anzi promozionali. 

9. In tal senso è consigliabile, innanzitutto, esaminare l’opportunità di utilizzare, a modo di «auditorium», chiese non più adibite al culto16 oppure altri locali di proprietà ecclesiastica adatti ad accogliere manifestazioni artistiche e culturali.17
In questi luoghi, infatti, è possibile ammettere esecuzioni musicali anche prive di riferimenti espliciti ad aspetti religiosi, purché non appaiano in contrasto con il carattere del luogo. 

10. Entrando nel merito dei programmi musicali, potrebbe anche essere opportuno suggerire ai promotori di concerti di prevedere, d’intesa con il responsabile della chiesa, programmi di musica vocale e strumentale direttamente connessi al significato fondamentale dei luoghi di culto. Si potrebbero, per esempio, programmare brevi concerti di musica sacra o religiosa: 

1) per preparare o concludere celebrazioni liturgiche; 

2) per caratterizzare, anche fuori del momento celebrativo, le Solennità e Feste, come pure i vari Tempi liturgici;
3) per creare una cornice adatta a una Liturgia della parola o ad una lettura di testi biblici e spirituali, evitando però che dette realizzazioni musicali coincidano con la Celebrazione Eucaristica e degli altri Sacramenti.18
Questi concerti di musica sacra o religiosa realizzano quello che si suole definire «concerto spirituale», «per il tema che la musica tratta, per i testi che le melodie rivestono, per l’ambito in cui tali esecuzioni avvengono».19 

Criteri di discernimento
11. Oltre ai concerti cosiddetti «spirituali», vanno anche favoriti i concerti vocali o strumentali indirizzati a divulgare il patrimonio musicale della Chiesa, e cioè:
1) le opere composte e approvate per il culto divino o già utilizzate in sede liturgica: dal canto medievale (gregoriano, ambrosiano, ecc.) a tutta la polifonia sacra antica, moderna e contemporanea;
2) le opere di genere dotto (mottetti, oratori, passioni, ecc.) o popolare (laudi monodiche e polifoniche, canti devozionali e catechistici di ieri e di oggi), inclusi i relativi supporti strumentali.
Questi tipi di concerto non necessitano di autorizzazione.
Per quanto concerne l’esecuzione di musica puramente strumentale, il discernimento non è sempre agevole. Un criterio potrebbe essere quello dell’uso originario, eventualmente liturgico, dei singoli brani, sia d’organo sia di altri strumenti (ad es. fiati o archi). 

12. Altri tipi di concerto possono essere ammessi dall’Ordinario del luogo in casi particolari, di fronte a richieste ben motivate e a condizione che il programma non sia contrario alla santità del luogo.20
Per questi altri tipi di concerto, un primo criterio di valutazione può essere quello riguardante l’effettiva pertinenza di un certo programma musicale nei confronti di una promozione umana in senso cristiano, in una prospettiva culturale- spirituale che possa essere propedeutica alla fede.21 

Un secondo criterio può essere quello della recezione di una data opera musicale presso un determinato ambiente culturale. Essa può configurarsi assai diversamente nei vari luoghi in base alle particolari tradizioni o alle esperienze vissute. In ogni modo dovrà essere negato decisamente tutto ciò che, agli occhi e agli orecchi della comunità locale, può apparire vera «profanazione». L’applicazione di questi criteri può variare nell’ambito della stessa diocesi. Particolare attenzione verrà data ai piccoli centri periferici, rurali, montani. In essi la mancanza di locali adatti ai concerti può giustificare l’uso delle chiese a tale scopo, anche per favorire una certa aggregazione degli abitanti intorno a iniziative serie, come pure un’autentica promozione culturale e spirituale. 

Norme operative
13. Per l’applicazione autentica dei vari criteri e princìpi ispiratori,22 si tengano presenti alcune norme operative. Esse riguardano i nn. 11 e 12, di cui sopra; e si rifanno anche a quanto richiamato nella nuova Istruzione in materia amministrativa, approvata dalla 54a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (Roma 30-31 maggio 2005) e promulgata l’1 settembre 2005. In questa Istruzione per quanto riguarda i concerti in edifici di culto al n. 130 viene precisato: «L’esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia costituisce attività istituzionale dell’ente officiante solo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) organizzazione da parte di un ente ecclesiastico;
b) esecuzione prevalente di musica sacra; 

c) ingresso libero e gratuito.
Venendo a mancare una di queste tre condizioni, il concerto costituisce un’attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell’Ordinario diocesano per l’uso profano della chiesa per modum actus ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli».
A queste norme devono adeguarsi anche i cori liturgici, allorché programmano non tanto iniziative per la preghiera della propria comunità, quanto piuttosto normali concerti.23 

14. I promotori del concerto dovranno inoltrare domanda scritta all’Ordinario del luogo. Nella domanda, controfirmata dal responsabile della chiesa in cui si desidera tenere il concerto, occorre:
a) motivare le ragioni per cui viene richiesto l’uso di una chiesa;
b) specificare la chiesa, la data e l’ora del concerto; allegare il programma dei brani musicali e il nome dei loro autori, i testi dei canti non provenienti dalla Liturgia o dalla Sacra Scrittura, la traduzione italiana dei testi in altra lingua e l’indicazione degli esecutori; 

c) impegnarsi per iscritto a:
1) garantire la salvaguardia dell’edificio e del suo arredo;
2) rispettare il significato religioso del presbiterio, specialmente dell’altare, mensa del Corpo del Signore, e dell’ambone, mensa della Parola di Dio;
3) evitare affollamenti superiori alla capienza della chiesa;
4) esigere, dai concertisti e dal pubblico, l’abbigliamento e il contegno che normalmente si richiedono ai fedeli che frequentano la chiesa;
5) osservare le norme civili riguardanti le pubbliche manifestazioni;
6) preparare l’ambiente e ripristinarlo al termine del concerto;
7) rifondere al responsabile della chiesa le spese per l’uso dell’energia elettrica e per l’eventuale riscaldamento. 

15. Se l’Ordinario del luogo ritiene di accedere alla richiesta, rilascerà una autorizzazione scritta, richiamando le seguenti condizioni:
a) la santissima Eucaristia sarà, per quanto possibile, custodita in una cappella annessa alla chiesa o in un altro luogo sicuro e decoroso;24 

b) l’accesso al concerto – a motivo del carattere proprio delle chiese – dovrà sempre essere libero e gratuito, escludendo quindi anche la prevendita di biglietti d’ingresso;25
c) il responsabile della chiesa accoglierà come ospiti gli esecutori e gli ascoltatori, rivolgendo loro brevi parole di saluto per chiarificare, in chiave umana e cristiana, il significato di questa ospitalità, così da evitare l’impressione che la chiesa venga data semplicemente in affitto.26 

Conclusione
16. La presente normativa è frutto di una attenta riflessione di musicisti e di pastori d’anime. Consentendo l’uso delle chiese a scopi non strettamente liturgici, anche in funzione di supplenza alla scarsità di altri locali idonei, si intende incoraggiare artisti, cantanti, orchestrali e gruppi corali nel loro generoso impegno:27
1) di valorizzare il patrimonio musicale ecclesiastico sia delle generazioni passate sia degli autori contemporanei;
2) di rendere coscienti del valore propedeutico, pedagogico e spiritualmente promozionale del linguaggio musicale; 

3) di promuovere opere nuove e originali al servizio della fede e della pietà cristiana, nello spirito dell’appello rivolto a tutti gli artisti dal Concilio Ecumenico Vaticano II:
«Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Il mondo, nel quale noi viviamo, ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione».28 

01 maggio 2008 

Mons. SEBASTIANO DHO, Vescovo di Alba, Presidente
Don ALBERTO ALBERTAZZI, Direttore della Sezione di Pastorale Liturgica Don EZIO MANDRILE, Direttore della Sezione Musica
Don VALERIO PENNASSO, Direttore della Sezione Arte
Don PAOLO TOMATIS, Segretario 

INDICAZIONI RIASSUNTIVE PER L’USO DI UNA CHIESA PER CONCERTO 

In merito alle riflessioni e alle indicazioni normative date nel documento della Conferenza Episcopale Piemontese “I Concerti nelle Chiese”, la Commissione Regionale di Musica Sacra, per facilitare un corretto e rapido discernimento ai parroci, ai responsabili di chiese e agli organizzatori dei concerti, ha condensato in un decalogo le indicazioni di base per una corretta prassi comportamentale, allegandole alla domanda da presentare al competente Ufficio. 

1. La funzione istituzionale dell’edificio della chiesa è il culto. Non è mai un edificio polivalente da usarsi indifferentemente per celebrazioni liturgiche, riunioni, spettacoli, ecc.
2. Per ogni utilizzo differente da quello cultuale, l’edificio sacro deve rispettare le norme di sicurezza che sono previste dalla legge italiana. Il legale rappresentante della chiesa in ogni caso è responsabile sia civilmente che penalmente. 

3. In caso di infortunio non è garantita l’ordinaria copertura assicurativa.
4. In edifici sacri particolarmente delicati, l’onda sonora provocata da orchestra o banda musicale può compromettere la stabilità dell’edificio stesso, determinando cadute di materiale da volte e da pareti.
5. Un’attenzione particolare può essere riservata ai concerti per organo, essendo in genere la chiesa l’unico luogo dove questo strumento è presente.
6. É da valutare con attenzione l’uso della chiesa per accademie o rassegne scolastiche, che soprattutto nel periodo di Natale vengono proposte: spesso queste rassegne si limitano a esaltare buoni sentimenti, improntati esclusivamente a un “buonismo” generico, che poco si concilia con la densità liturgica celebrata.
7. Sono da escludere canti operistici o esprimenti soltanto una generica religiosità panteista.
8. Il cosiddetto “Concerto Spirituale” è ammissibile solo quando nel programma è prevista una marcata componente religiosa (letture bibliche e preghiere) che viene commentata dai brani musicali.
9. Nel momento in cui una chiesa viene data in uso per un concerto, per far rientrare nell’ambito religioso la manifestazione musicale sono da preferirsi in manifesti o locandine, in luogo della solita dizione “concerto”, 

espressioni tipo “Veglia di preghiera”, “Meditazione in musica”, “Lodate Dio con inni e cantici spirituali” e simili.
10. Da quanto fin qui espresso, l’uso della chiesa per concerti è da ponderare con attenzione. Per questo si raccomanda ai parroci e ai responsabili di chiese una adeguata valutazione prima di firmare la domanda per l’uso della chiesa, tenendo sempre presente le responsabilità che implicitamente si assumono e che nessuno può sobbarcarsi al posto loro. L’eventuale autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio diocesano si riferisce esclusivamente al tipo di repertorio programmato.
Quando la chiesa è data in uso per un concerto, non manchi mai una parola di benvenuto da parte del parroco o di un suo incaricato che aiuti ad inquadrare l’evento musicale nel cammino di fede cristiana. 

 

Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et spes), n. 57.
Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione dogmatica sulla Chiesa (Lumen gentium), n. 8.
3 Cf. «Concerti nelle chiese», cit., n. 9.
4 Codice di Diritto Canonico, canone 1210: «Nel luogo sacro sia ammesso solo quanto serve per esercitare e promuovere il culto, la pietà e la religione, ed è vietato tutto ciò che non sia consono alla santità del luogo. Tuttavia l’Ordinario del luogo può permettere, caso per caso, altri usi, che però non siano contrari alla santità del luogo». 

5 Commissione Liturgica Regionale, I concerti nelle chiese. Princìpi e norme, allegato.
6 Congregazione per il Culto Divino, Concerti nelle chiese (documento proposto, il 5 novembre 1987, all’attenzione e alla riflessione dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Nazionali e delle Commissioni Nazionali per la Liturgia e la Musica Sacra), n. 1.
7 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 3.
8 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et spes), n. 40.
9 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 5.
10 Cf. Codice di Diritto Canonico, canone 1213: «Nei luoghi sacri l’autorità ecclesiastica esercita liberamente i suoi poteri e i suoi uffici».
11 Cf. Paolo VI, Insegnamenti, II, 1965.
12 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo (Gaudium et spes), sezione II «Alcuni princìpi riguardanti la retta promozione della cultura» e, in particolare, i nn. 57 «Fede e cultura», 61 «L’educazione dell’uomo a una cultura integrale», 62 «Accordo fra cultura e insegnamento cristiano».
13 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia (Sacrosanctum Concilium), art. 112 e 114.
14 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 6. È il caso, per esempio, di «Messe» nate in altri contesti liturgici. Non essendo più aderenti allo spirito e alla lettera della liturgia riformata dal Concilio vaticano II, in quanto «create in un tempo in cui la partecipazione attiva dei fedeli non era proposta come fonte per l’autentico spirito cristiano» (ivi, n. 6), potranno invece essere utilmente valorizzate con una «presentazione integrale di esse, al di fuori delle celebrazioni, sotto forma di concerti di musica sacra» (ivi, n. 6). A questo proposito si vedano anche le indicazioni riportate ai numeri 25-27 della «Nota pastorale» emanata dalla Conferenza Episcopale Piemontese i1 22.5.1988 su I cori nella liturgia (Elle Di Ci, Collana «Maestri della fede», n. 186).
15 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 10.
16 Cf. Codice di Diritto Canonico, canone 1222: «§ 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, né è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso. § 2. Quando altre gravi ragioni suggeriscono che una chiesa non sia più adibita al culto divino, il Vescovo diocesana, udito il Consiglio presbiterale, può ridurla a uso profano non indecoroso, con il consenso di quanti rivendicano legittimamente diritti su di essa e purché non ne patisca alcun danno il bene delle anime».
17 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 10.
18 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 9.
19 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 2. 

20 Cf. sopra, numeri 3 e 4.
21 Cf. Codice di Diritto Canonico, canone 1210 (già citato al n. 3). Per una puntuale interpretazione in chiave di promozione umana dei termini «pietà» e «religione» riportati in tale canone, si veda la relazione della riunione del 3.10.1979 della «Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici recognoscendo» in Communicationes, vol. XII (1980) 2. In tale relazione si precisa: «Sub nomine pietas ac religio veniunt alia quoque quae promotionem humanam sensu christiano respiciunt».
22 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 10.
23 Cf. «Nota pastorale» della Conferenza Episcopale Piemontese su I cori nella liturgia (citata alla nota 14), n. 26.
24 Cf. Codice di Diritto Canonico, canone 938, § 4: «Per causa grave è consentito conservare la santissima Eucaristia, soprattutto durante la notte, in altro luogo più sicuro e decoroso».
25 Qualora vengano addotte serie motivazioni, potrà essere autorizzata, caso per caso, la raccolta di offerte libere per coprire le spese vive del concerto. Nel caso che tali offerte vengano invece chieste per finanziare particolari necessità, come interventi di restauro della stessa chiesa, iniziative benefiche, ecc., si richiede che il pubblico venga chiaramente preavvertito.
26 Ad esempio: «Come responsabile di questa chiesa, porgo il più cordiale benvenuto agli ascoltatori e agli esecutori di questo concerto. La comunità cristiana che si riunisce in questa chiesa è lieta di offrire ospitalità a questa manifestazione. Ci auguriamo che l’arte musicale contribuisca ad affinare il nostro spirito, ad avvicinarci gli uni agli altri, ad essere sensibili ai valori più alti della nostra esistenza».
27 Cf. Documento citato alla nota 6, n. 11.
28 Cf. Concilio Ecumenico Vaticano II, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965. 

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